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Basilea 2 - Terzo pilastro Introduzione Informazioni al 31 dicembre 2008

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Lo Statuto, i Regolamenti Assembleari e il Codice Etico

LO STATUTO SOCIALE

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Un po’ di storia...

1) Dalla riforma del diritto societario del 2003 alla revisione dello statuto della BCC del 2005 (Delibera Assemblea straordinaria dei soci del 29 maggio 2005) 
La riforma del diritto societario è stata approvata nel 2003 ed è entrata in vigore dal 2004. La precedente normativa risaliva ai primi anni ’40 ed era stata con il tempo innovata solo in alcune parti; da ultimo, nel 1998 si era organicamente riformata la normativa sulle società quotate nei mercati regolamentati. Il tempo trascorso ha fatto sì che le regole sulle società di capitali, pensate per una società e un’economia radicalmente diverse da quelle di oggi, si rivelassero “inefficienti” e non idonee a rispondere alle esigenze degli operatori economici.
La riforma del 2003 riconosce un’ampia autonomia ai redattori degli statuti delle società di capitali nella definizione delle regole chiamate a governare partecipazioni, finanziamenti, organizzazione, svolgimento e modificazioni del rapporto sociale.
Per il movimento cooperativo, il riordino del diritto societario ha condotto a un migliore inquadramento sia della funzione sociale perseguita dalle cooperative, sia dello scopo mutualistico dei soci. Così, la novità principale ha riguardato la distinzione tra le cooperative “a mutualità prevalente”, o “riconosciute”, e le altre (“diverse”), facenti comunque parte del movimento cooperativo. In base a questa distinzione, le agevolazioni fiscali sono riservate alle sole cooperative “a mutualità prevalente”, che svolgono cioè la propria attività grazie soprattutto al lavoro e all’apporto di beni e servizi dei soci e a favore degli stessi.
Con particolare riferimento alle Banche di Credito Cooperativo, il quadro normativo, nel quale le norme del codice civile, del Testo Unico bancario e delle leggi speciali hanno trovato composizione, ha confermato appieno le peculiarità delle BCC. Tale quadro, infatti, ha mantenuto fermi, e anzi ha reso più espliciti, i tratti che connotano le BCC quali “speciali” imprese cooperative a mutualità prevalente.
Il lungo e complesso iter avviato dalla riforma del diritto societario ha trovato compimento con la revisione degli statuti sociali. Nel caso della nostra Banca, le proposte di modifica e di integrazione dello statuto sociale volte principalmente a recepire le disposizioni di legge previste dalla riforma del diritto societario sono state approvate dalla base sociale nel corso della seduta dell’Assemblea straordinaria dei soci del 29 maggio 2005.

2) Dall'emanazione delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche alla revisione dello statuto della BCC del 2009 (Delibera Assemblea straordinaria dei soci del 30 maggio 2009) 
L'emanazione da parte della Banca d'Italia delle Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario della banche ha fatto sorgere la necessità di sottoporre all'esame e all'approvazione dell'Assemblea dei soci la revisione dei seguenti articoli dello statuto sociale:
- art. 7 - Limitazioni all'acquisto della qualità di socio
- art. 23 - Organi sociali
- art. 28 - Maggioranze assembleari
- art. 30 - Assemblea ordinaria
- art. 32 - Composizione del Consiglio di Amministrazione
- art. 35 - Poteri del Consiglio di Amministrazione
- art. 40 - Presidente del Consiglio di Amministrazione
- art. 41 - Composizione e funzionamento del Comitato Esecutivo
- art. 42 - Composizione del Collegio Sindacale
- art. 43 - Compiti e poteri del Collegio Sindacale
- art. 46 - Compiti e attribuzioni del Direttore Generale
- art. 47 - Rappresentanza e firma sociale
 
3) Modifica art. 35 "Poteri del Consiglio di amministrazione" (Delibera Assemblea straordinaria dei soci del 22 maggio 2010) 
 

IL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE

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Un po’ di storia...
 
1) Dall’emanazione del Decreto ministeriale che disciplina la vigilanza cooperativa (febbraio 2006) all’adozione del Regolamento assembleare ed elettorale (Delibera Assemblea dei soci del 26 maggio 2007)
Con l’approvazione del Decreto ministeriale che disciplina la vigilanza sulle Banche di Credito Cooperativo (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2006, n. 38) ha avuto conclusione un’ulteriore e importante fase della riforma del diritto della cooperazione, con particolare riferimento alla disciplina delle Banche di Credito Cooperativo. Completato il quadro normativo di riferimento, dal 1° gennaio del 2007 ha preso avvio il primo biennio di revisione cooperativa che, ovviamente, riguarda anche le Banche di Credito Cooperativo.
Le risultanze dell’attività di revisione sono riportate nel verbale previsto dal Decreto ministeriale del 25 dicembre 2005. Il verbale è costruito secondo uno schema predefinito e non modificabile dal revisore; dagli esiti dello stesso dipende la permanenza della BCC nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e quindi la fruibilità del relativo trattamento tributario. Nel modello del verbale vengono sviluppati – nel capitolo D della sezione I – temi particolarmente significativi quali quelli relativi a: organi sociali, partecipazione dei soci alla vita sociale e democrazia interna. E’ necessario sapere che l’attività di revisione è diretta, come recita il modello, ad “accertare che la Banca di Credito Cooperativo sia dotata dei presupposti strumentali (in particolare: regolamenti assembleari e/o elettorali) che consentano ai soci la partecipazione attiva alla vita sociale senza compromettere l’esercizio dei diritti di espressione, di voto e di candidatura in capo al socio”.
In considerazione del contesto normativo e regolamentare descritto, la Federazione italiana delle Banche di Credito Cooperativo (Federcasse) ha definito per tutte le BCC una bozza articolata del Regolamento assembleare ed elettorale.
Il Consiglio di amministrazione della nostra BCC, dopo gli opportuni approfondimenti, ha formalizzato un’ipotesi di Regolamento in linea con gli indirizzi di fondo definiti da Federcasse. L’Assemblea dei soci ha approvato il Regolamento assembleare ed elettorale nella versione proposta dal Consiglio nella seduta del 26 maggio 2007.
Il documento prevede la tutela dei seguenti diritti fondamentali dei soci:
  • diritto all’informazione;
  • diritto alla partecipazione consapevole al dibattito assembleare e di esprimere, in quella sede, la propria opinione;
  • diritto alla candidatura alle cariche sociali;
  • diritto alla conoscenza di predefinite regole procedurali.

In particolare, per quanto riguarda il rinnovo delle cariche sociali, il Regolamento innova sostanzialmente la materia secondo i seguenti principi:

  • rispetto dei patti sottesi alla fusione fra la Cassa Rurale ed Artigiana di Calcio e quella di Covo, che il precedente Regolamento aveva nei fatti dimostrato di non saper garantire;
  • necessità di meglio programmare, nel medio periodo, il ricambio del gruppo apicale storico, in particolare della Presidenza, con procedure diverse dal mero risultato elettorale ottenuto attraverso l’espressione obbligatoria di preferenze;
  • ridimensionamento dei poteri di proposta del Consiglio di amministrazione uscente, attraverso il coinvolgimento di un Comitato elettorale entro cui la rappresentanza del Consiglio, la Presidenza, è prevista in minoranza. A tale Comitato è affidata la definizione della lista presentata dal Consiglio di amministrazione;
  • possibilità di presentare liste terze;
  • possibilità di votare per lista;
  • possibilità da parte del singolo socio di inoltrare, con modello inviato dalla Banca, la propria candidatura e il diritto, in tal caso, di vedere il proprio nome stampato sulla scheda elettorale.
Al Consiglio di amministrazione uscente resta il compito fondamentale di definire le linee-guida cui deve ispirarsi l’azione del Comitato elettorale, in particolare fornire direttive stringenti su come correlare la rappresentanza in Consiglio dei nuovi territori in aggiunta a quelli storici, in relazione allo sviluppo e al divenire dell’operatività bancaria e della base sociale. E’, inoltre, compito del Consiglio uscente proporre all’Assemblea i nominativi degli otto soci chiamati a comporre il Comitato elettorale insieme ai tre membri della Presidenza.

2) Il primo aggiornamento del Regolamento assembleare ed elettorale: introduzione dell'articolo 16 bis "Limiti al cumulo degli incarichi" (Delibera Assemblea dei soci del 30 maggio 2009) 
L'articolo 16 bis disciplina, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini della nuova disposizione regolamentare, che può essere assunto da un amministratore della Banca. Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie  di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

3) Modifica dell'art. 19 "Scheda elettorale" (Delibera Assemblea dei soci del 22 maggio 2010)



IL REGOLAMENTO ASSEMBLEARE SUL RISTORNO

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Un po’ di storia: alle origini della pratica del ristorno
In occasione della costituzione della Società dei Probi Pionieri di Rochdale (1844) – il primo sodalizio che seppe promuovere e realizzare concretamente i principi della mutualità e della democrazia economica -, i fondatori erano contrari a che tutti gli utili derivanti dalla gestione commerciale venissero assegnati al capitale e la ricerca di un metodo che attribuisse proporzionalmente l’utile a coloro che contribuivano a produrlo costituiva per i fondatori un problema che doveva essere risolto. Dopo essersi riuniti più volte per accordarsi sul regolamento della società, Charles Howarth propose di ripartire gli utili secondo gli acquisti.
La Società accolse favorevolmente tale proposta e iniziò così a ripartire gli utili trimestralmente in base al ricavo netto della vendita al dettaglio di ogni reparto, dedotte: le spese di amministrazione; l’interesse sui prestiti ricevuti; l’ammortamento del capitale fisso; i dividendi del capitale sottoscritto; l’aumento del capitale per lo sviluppo degli affari; il 2,50 per cento dell’utile residuo destinato a scopi educativi. Il residuo così risultante veniva ripartito tra i soci della cooperativa in proporzione dell’ammontare dei rispettivi acquisti effettuati durante il trimestre. Tale metodo era conforme allo spirito della cooperativa di Rochdale.

Le diverse fonti del ristorno
Il ristorno nella Dichiarazione dell’Alleanza Cooperativa Internazionale (Manchester, 1995): 3° principio “Partecipazione economica dei soci”
I soci allocano i surplus per qualunque dei seguenti scopi: sviluppo della cooperativa, possibilmente creando delle riserve, parte delle quali almeno dovrebbe essere indivisibile; benefici per i soci in proporzione alle loro transazioni con la cooperativa stessa, e sostegno ad altre attività approvate dalla base sociale.
Il ristorno nella Carta dei Valori del Credito Cooperativo (Riva del Garda, 1999): 6° valore “Utilità, servizio e benefici”
Il Credito Cooperativo non ha scopo di lucro. Il conseguimento di un equo risultato, e non la distribuzione del profitto, è la meta che guida la gestione del Credito Cooperativo.
Il risultato utile della gestione è strumento per perpetuare la promozione del benessere dei soci e del territorio di riferimento, al servizio dei quali si pone il Credito Cooperativo.
Esso è altresì testimonianza di capacità imprenditoriale e misura dell’efficienza organizzativa, nonché condizione indispensabile per l’autofinanziamento e lo sviluppo della singola banca cooperativa.
Il Credito Cooperativo continuerà a destinare tale utile al rafforzamento delle riserve – in misura almeno pari a quella indicata dalla legge – e ad altre attività di utilità sociale condivise dai soci.
Il patrimonio accumulato è un bene prezioso da preservare e da difendere nel rispetto dei fondatori e nell’interesse delle generazioni future.
I soci del Credito Cooperativo possono, con le modalità più opportune, ottenere benefici in proporzione all’attività finanziaria singolarmente svolta con la propria banca cooperativa.
Il ristorno nel Codice civile: articolo 2545-sexies “Ristorni”
L’atto costitutivo determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel bilancio i dati relativi all’attività svolta con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni mutualistiche.
L’assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con l’emissione di nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2525, ovvero mediante l’emissione di strumenti finanziari.
Il ristorno nello Statuto sociale: articolo 50 “Ristorni”
L’assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, può determinare il ristorno, vale a dire l’equivalente monetario del vantaggio mutualistico, da riconoscere ai soci in proporzione alla quantità e alla qualità dei loro scambi mutualistici con la banca, indipendentemente dal numero di azioni da loro possedute.
Esso è corrisposto a valere sull’utile d’esercizio e in conformità a quanto previsto dall’art. 49, dalle disposizioni di Vigilanza e dall’apposito regolamento approvato dall’assemblea.

L’introduzione del ristorno nella BCC
La nostra BCC è stata tra le prime a livello nazionale a introdurre l’istituto del ristorno. Il relativo Regolamento è stato approvato dall’Assemblea dei soci nel corso della seduta del 15 febbraio 2003. Nella Relazione relativa al bilancio 2002, il Consiglio di amministrazione ha provveduto a illustrare ai soci l’avvio dell’applicazione dell’importante istituto cooperativo con le seguenti parole: “Essere buona cooperativa vuol dire concentrare gli sforzi per addivenire al riconoscimento concreto al socio del cosiddetto vantaggio mutualistico, vantaggio mutualistico che consiste nell’ottenere dalla Banca prodotti e servizi bancari a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate ordinariamente sul mercato. La Banca ha immediatamente colto, con la pronta applicazione dell’istituto del ristorno, la possibilità di rendere praticabili le opportunità dischiuse dai recenti provvedimenti emanati dalle competenti autorità. Anche in questo caso, è doveroso rammentare il notevole lavoro svolto nelle opportune sedi istituzionali dagli organismi di rappresentanza del Credito Cooperativo. Con l’introduzione del ristorno, la Banca intende cogliere anche l’obiettivo di promuovere una maggiore partecipazione della base sociale alla vita societaria, partecipazione che ha il proprio momento culminante nella puntuale verifica delle politiche perseguite e dei risultati raggiunti da coloro ai quali è affidata la delega della gestione dell’impresa cooperativa”.

LE POLITICHE DI REMUNERAZIONE A FAVORE DEI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIPENDENTI O DI COLLABORATORI NON LEGATI ALLA SOCIETA' DA RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO (Delibera Assemblea dei soci del 30 maggio 2009)
 
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IL CODICE ETICO (Delibera Consiglio di Amministrazione del 16 novembre 2009)
 
 
 
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Banca di Credito Cooperativo di Calcio e di Covo - Società cooperativa
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